Come Avvocato del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto frequentemente mi trovo ad esaminare secondo il Diritto canonico i vizi del consenso prestato dai coniugi nelle cause di annullamento del matrimonio.
Il can. 1057 del Codice di diritto canonico vigente afferma che
L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili
e prosegue affermando che
Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio
La capacità si presume (can. 1058 e 1060). Il consenso, quando è viziato, comporta la nullità del matrimonio.
Il Codice di diritto canonico dai canoni 1095 al 1103 espone quelli che sono i vizi del consenso e precisamente:
- Il can. 1095 prevede tre ipotesi di incapacità:
a) Per carenza di uso della ragione. Per porre un «atto umano», cosciente e libero, è necessario l'intelletto da cui consegue la conoscenza e la volontà e da cui deriva la conseguente decisione. Solo dove esiste tale uso di ragione è possibile porre un consenso valido che è il primo presupposto per la scelta matrimoniale. Se manca questo uso di ragione, sufficientemente proporzionato, che inficia l’autodeterminazione, il consenso è invalido.
b) Incapacità per difetto di discrezione di giudizio. Potrebbe essere descritta come “quella misura di maturità nel governo libero e razionale di sé e dei propri atti, proporzionata perché l’uomo, in quanto tale, possa donarsi alla donna ed accettarla in quanto tale, e perché la donna, in quanto tale, possa donarsi all'uomo ed accettarlo in quanto tale, costituendo tra loro un’unione alla quale hanno diritto e che si devono in giustizia”. Mancano di tale capacità le persone che, pur essendo capaci di intendere e volere, mancano di capacità critica o valutativa proporzionata alla gravità degli obblighi matrimoniali da assumere.
c) Incapacità per cause di natura psichica. Si tratta dei casi in cui i soggetti, pur dotati di sufficiente uso di ragione e di capacità valutativa con riferimento agli obblighi essenziali del matrimonio, non sono capaci ad assumerli e/o ad adempierli per cause di natura psichica - Il can. 1096 prevede una seconda ipotesi di vizio del consenso conseguente ad ignoranza circa l’essenza del matrimonio. Si ha quando il contraente ignora che il matrimonio è un consorzio permanente, di natura eterosessuale, ordinato alla procreazione e che per tale procreazione è necessaria una qualche cooperazione sessuale. A questo canone possiamo affiancare anche il can. 1099 che prevede “l’errore circa l’unità, l’indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale purché non determini la volontà”. Questi due canoni riguardano le due fattispecie di error iurische concernono l’essenza del matrimonio e le sue proprietà essenziali.
- Il can. 1097 prevede la terza ipotesi di vizio del consenso che riguarda l’errore di fatto (error facti) distinguendo due ipotesi.
a) L’errore che ricade sull'identità fisica del coniuge.
b) L’errore che ricade su una qualità voluta principalmente e direttamente nella persona del futuro coniuge: la qualità specifica richiesta diventa più rilevante nella formazione della volontà della persona stessa che si sposa. - Il can. 1098 prevede l’ipotesi di dolo quale vizio del consenso. Tale ipotesi si ha quando il contraente viene raggirato con dolo (in modo deliberato e fraudolento) per ottenere il consenso. Il dolo deve ricadere sulla qualità dell’altro contraente. Il soggetto ingannato si sposa, quindi, ritenendo sussistente nell'altro contraente una qualità che, in realtà non ha; qualità che per sua stessa natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale.
- Il can. 1101 prevede la simulazione del consenso matrimoniale sia totale che parziale. Tale fattispecie può sussistere se vi è
a) Esclusione della prole da uno o da entrambi i coniugi;
b) Esclusione dell’indissolubilità
c) Esclusione della fedeltà
d) Esclusione del bene dei coniugi
e) Esclusione della sacramentalità - Il canone 1102 espone l’ipotesi in cui il vizio del consenso dipenda da una condizione. La conditio de futuro non è ammessa a motivo dell’effetto sospensivo che essa comporterebbe. E’ invece possibile porre una condizione al matrimonio relativa ad un evento presente o passato, ignoto a colui che la appone. Tali condizioni sono dette improprie in quanto l’evento, da cui si fa dipendere la validità del consenso, è in realtà già accaduto.
- L’ultima ipotesi disciplinata dal codice canonico che prevede un vizio del consenso è quella disciplinata nel can. 1103 e riguarda il timore grave e la violenza. In tali casi è richiesto che
a) il timore o la violenza provengano dall'esterno e da parte di terzi,
b) il timore generato deve essere grave nel soggetto minacciato
c) il contraente minacciato deve ritenere di non avere altra alternativa o via di uscita se non quella di scegliere il matrimonio
Tale breve excursus richiama in maniera generale e non certo esaustiva i canoni che nel Codice di diritto canonico espongono i possibili vizi del consenso nelle cause di annullamento del matrimonio. Considerando la profondità dei concetti qui esposti, si declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio o non aggiornato di tali contenuti.
Se desideri approfondire questo o altri argomenti ed avere una consulenza specifica per il tuo caso, lo Studio Legale Avvocati Franchini è a tua disposizione.
Autore dell'Articolo
- Avvocato Paola Franchini
- Avvocato a Vicenza, si occupa di diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidi, successioni, risarcimento danni), diritto del lavoro e diritto commerciale. E' anche avvocato di prima esperienza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto. Riceve abitualmente nello Studio Legale a Vicenza.
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