Il minore è al centro di tale normativa il quale ha, in primis, il diritto del minore alla bigenitorialità che si realizza garantendogli la continuità di relazione anche quando la convivenza tra i due genitori si interrompe o non vi è mai stata. Il mancato rispetto di tale diritto del minore viola i diritti fondamentali della persona per cui la Corte di Strasburgo più volte è intervenuta per valutare se le limitazioni imposte tra genitori e figli violassero il diritto alla vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU.
Così nella causa Bondavalli c. Italia, in data 17/11/15, la Corte europea è intervenuta affermando la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto l’Italia è stata giudicata responsabile di aver compromesso il diritto di visita del sig. Bondavalli fortemente limitato per anni, condannando l’Italia a risarcire i danni.
Così nella causa Lombardo c. Italia, in data 29/01/13, la Corte europea ha stabilito che lo Stato deve mettere a disposizione del cittadino tutti i mezzi giudiziari che consentano l’attuazione dei propri diritti ed il rispetto dei provvedimenti giudiziari che riguardano tali diritti, anche prevedendo misure specifiche che si rendano opportune nel caso concreto. Nella fattispecie in esame, le autorità italiane si sarebbero limitate ad adottare una serie di misure automatiche e poco personalizzate, lasciando poi ampio spazio all’operatività dei servizi sociali che non sono stati in grado di gestire la situazione.
Il problema del pernottamento sorge nell’ipotesi di minori in tenera età dove accade che un solo genitore, generalmente la madre, si è occupata fino a quel momento, di seguire il figlio nel preparargli da mangiare, nel farlo addormentare avendo magari l’altro genitore abdicato al proprio ruolo genitoriale.